Ultima modifica: 2 Dicembre 2020
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Divieto di transito, di sosta e di fermata sul tratto di via Scarfoglio antistante l’accesso della Scuola Media “B. Croce”, nella giornata del 3/12/2020 per lavori Ditta Time Rivestimenti

IL DIRIGENTE Premesso che l’Impresa TIME RIVESTIMENTI con sede in Pescara, Via Musone n. 20, deve eseguire lavori inerenti la realizzazione di nuova aula di musica presso la Scuola Media B. Croce sita in Via Scarfoglio; che in questa fase le opere da eseguire riguardano il getto della platea di calcestruzzo per la fondazione di    »

IL DIRIGENTE

Premesso

che l’Impresa TIME RIVESTIMENTI con sede in Pescara, Via Musone n. 20, deve eseguire lavori inerenti la realizzazione di nuova aula di musica presso la Scuola Media B. Croce sita in Via
Scarfoglio;

che in questa fase le opere da eseguire riguardano il getto della platea di calcestruzzo per la
fondazione di detta opera;

che l’esecuzione di tali lavori comporterà necessariamente l’interdizione al traffico automobilistico del tratto di Via Scarfoglio antistante l’accesso della scuola, che in virtù di tale necessità, si rende necessaria l’emissione di apposito dispositivo per la regolamentazione del transito e della sosta nelle zone di pertinenza delle lavorazioni di cui sopra;

 

Dato atto

che le opere da eseguire risultano finalizzate alla realizzazione di una muova aula di musica presso la Scuola Media B. Croce di Via Scarfoglio;

che tali opere comportano, in questa fase, l’utilizzo di autobetoniera per il trasporto del calcestruzzo;

che per tali motivi si rende necessario interdire il traffico automobilistico nel tratto di Via Scarfoglio antisante l’accesso della scuola;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l’articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

 

ORDINA

  • Nella giornata del 3 Dicembre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 17,00, e comunque fino al termine dei lavori;
  • L’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto della ditta esecutrice dei lavori) sul tratto di Via Scarfoglio antistante
    l’accesso alla Scuola Media B. Croce.

 

STABILISCE

L’EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E’ SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

  • Acquisizione dell’autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico qualora prevista in altri regolamenti comunali;
  • Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
  • Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto stesso;
  • Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo mail al seguente indirizzo: salaoperativapm@comune.pescara.it;
  • Disponibilità sul luogo dei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

 

DISPONE

  • che la ditta esecutrice dei lavori rimuova e/o occulti la preesistente segnaletica ove questa risultasse in contrasto con il presente provvedimento e provveda, almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori, per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica congruente con quanto stabilito con la presente ordinanza;
  • che le limitazioni di cui al presente provvedimento devono essere corrispondenti alle effettive esigenze di cantiere i cui orari dovranno essere resi noti attraverso le indicazioni poste sulla
    segnaletica di cui ai punti precedenti. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la
    riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
  • Durante tutte le fasi lavorative, il transito pedonale sulle strade interessate dai lavori dovrà essere garantito in totale sicurezza, ivi comprese, speciali presidi per consentire la deambulazione in loco, in condizioni di sicurezza, delle persone diversamente abili.
  • Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d’opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare
    posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN
    AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
  • che la stessa ditta esecutrice, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a
    persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all’apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della
strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose
derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

 

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all’ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata percause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

  1. S’intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
  2. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
  3. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
    • Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
    • Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
    • Entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell’ avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico
alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal
transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e
della proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E’ facoltà dell’ Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l’esecuzione dei lavori.
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A. Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
TRISI FABRIZIO

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